La giurisprudenza, più nello specifico il Tribunale di Varese con un’ordinanza dello scorso 16 giugno 2011, è tornata ad occuparsi della sempre attuale questione della videosorveglianza in condominio.
In questo caso, che s’è concluso con un ordine di rimozione, non era stata l’assemblea a deliberare l’installazione dell’impianto che,invece, era stato posizionato da uno dei comproprietari a fini di sicurezza.
Per il giudice lombardo sebbene l’installazione non costituisca reato, essa è comunque vietata in quanto andando ad incidere su diritti costituzionalmente protetti (come il diritto alla riservatezza), la compressione dei medesimi può avvenire solamente con l’accordo di tutti i comproprietari.
In sostanza: è illegittima l’installazione dell’impianto da parte del singolo così come quella decisa con votazione a maggioranza dall’assemblea.
Un’annotazione ricorre in più di un’occasione nel testo della pronuncia: la materia non è regolamentata e sarebbe auspicabile un intervento del legislatore.
Vale la pena riprendere i passaggi principali dell’ordinanza n. 1273.
Quanto ai profili di rilevanza penale, rifacendosi da una pronuncia di Cassazione, il Tribunale ha affermato che non commette il reato di cui all’articolo 615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata) il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall’intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aree comuni dell’edificio (come un vialetto e l’ingresso comune dell’edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini” specie se i condomini stessi siano a conoscenza dell’esistenza delle telecamere e possano visionarne in ogni momento le riprese”; motivo per cui queste ultime non siano neppure idonee a cogliere di sorpresa gli altri condomini in momenti in cui possano credere di non essere osservati (Cass. pen. 26 novembre 2008, n. 44156 in Trib. Varese ord. n. 1273/11).
Quanto al vuoto legislativo si legge nel provvedimento che nel caso di specie una specifica regolamentazione manchi, è testimoniato dall’apposita segnalazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali al Governo ed al Parlamento, segnalazione volta a manifestare l’opportunità di un intervento legislativo (cfr. Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini del 13 maggio 2008, in Boll., maggio 2008, n. 94, doc web 1523997 sul sito ufficiale del Garante, www.garanteprivacy.it) (Trib. ult. cit.).
In questo contesto il giudice espone le perplessità del Garante della privacy secondo il quale non è chiaro se l’installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di conduttori.
Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazione condominiale in materia (se occorra cioè l’unanimità ovvero una determinata maggioranza) (Trib. ult. cit.).
In considerazione di queste premesse ed alla luce della grave carenza legislativa, il Tribunale adito conclude che, nel silenzio della Legge, il condomino non abbia alcun potere di installare, per sua sola decisione, delle telecamere in ambito condominiale, idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini; ma, ancora, reputa questo giudice che nemmeno il Condominio abbia la potestà normativa per farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all’unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti.
Tutte le coordinate giuridiche sin qui illustrate, segnalano un vero e proprio vacuum legis in questa materia, al cospetto di diritti fondamentali presidiati dalla Costituzione, come quello alla riservatezza e alla vita privata (difeso dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo all’art. 8).
Ebbene, per come si è visto, il condominio è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono giammai sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende.
Né l’assemblea può sottoporre un condomino ad una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona.
Peraltro, nell’ottica del cd. balancing costituzionale, la videoripresa di sorveglianza può ben essere sostituita da altri sistemi di protezione e tutela che non compromettono i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono convivere. (Trib. Varese ord. n. 1273/11).

